Legge Ordinaria n. 1381 del 06/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1965 n. 319)
Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nel  trattamento  tributario  previsto  dall'articolo 231 del regio
decreto-legge  29  luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni
nella  legge  5  luglio  1928, n. 1760, e successive modificazioni ed
integrazioni,  rientrano  tutti gli atti ed i contratti relativi alle
operazioni  di credito agrario, anche se contengono clausole intese a
mantenere  integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare
il  rapporto  di  prestito  in caso di inadempienza totale o parziale
dell'obbligazione,  ivi  comprese  quelle inerenti alla decadenza del
beneficio  del  termine  ed alla pattuizione di interessi moratori ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                            MORO - TREMELLONI COLOMBO
                                             - FERRARI-AGGRADI- REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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