Legge Ordinaria n. 1389 del 20/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1965 n. 320)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria.
  mente,  fino  a  quando  sia  approvato per legge e non oltre il 28
febbraio  1966,  il  bilancio  delle  Amministrazioni dello Stato per
l'anno  finanziario  1966,  secondo  gli stati di previsione e con le
disposizioni  e  modalita'  previste  nel  relativo  disegno di legge
presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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