Legge Ordinaria n. 1486 del 30/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1966 n. 13)
Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei  titolari  di  pensione  a carico della Cassa per le
pensioni  ai  sanitari  e  della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari   ed  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  e'  concesso,
limitatamente  al  periodo  dal  1 gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un
assegno  annuo  lordo  pagabile  in dodici rate mensili anticipate ai
titolari di pensione in atto all'inizio del mese.
  L'assegno  annuo di cui al comma precedente e', rispettivamente, di
lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni
indirette  e  di  reversibilita',  nei  riguardi dei sanitari e degli
ufficiali  giudiziari,  ed  e',  rispettivamente, di lire 72.800 e di
lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari.
  L'assegno  di  cui  ai  commi precedenti non va considerato ai fini
della  determinazione  delle  ritenute  erariali  che  gravano  sulle
pensioni.
  Ai titolari di piu' pensioni a carico delle Casse pensioni indicate
al  comma  primo spetta un solo assegno nella misura che risulta piu'
favorevole.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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