Legge Ordinaria n. 154 del 05/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1965 n. 73)
Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  lettera  a)  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle norme
concernenti   gli   assegni  familiari,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e successive
modificazioni, dopo le parole:
    e  non  sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra",
sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".
 

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