Legge Ordinaria n. 164 del 05/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1965 n. 74)
Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per
causa  di  servizio  di  guerra od attinente alla guerra o del civile
deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge
10  agosto  1950,  n.  648,  iscritti  alle  universita'  o  istituti
superiori  equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, e'
concesso,  per  tutta  la durata del corso legale ma non oltre il 26°
anno  di eta', un assegno di importo pari all'aumento di integrazione
di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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