Legge Ordinaria n. 229 del 26/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1965 n. 91)
Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito,
della  Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza,
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  e  degli agenti di custodia,
nonche'  i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio
continuativo  dell'Arma  dei  carabinieri  e  dei Corpi predetti, che
siano   in   possesso   degli   altri  necessari  requisiti,  possono
partecipare  senza  alcun  limite  di  eta'  ai pubblici concorsi per
l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 marzo 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - ANDREOTTI - REALE
                                                 TAVIANI - TREMELLONI
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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