Legge Ordinaria n. 340 del 30/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1965 n. 104)
Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative
o  regolamentari  esistenti  presso la Amministrazione della pubblica
istruzione  nel  settore  delle  antichita' e belle arti e presso gli
Istituti da questa dipendenti.
  Entro  30  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  tutte  le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate
alla  data  di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in
Tesoreria  con  imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata.
  Del  pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le
somme  pertinenti  alle  stesse  gestioni, conseguite dopo la data di
pubblicazione della presente legge.
  Per   le   gestioni   speciali  previste  da  norme  legislative  o
regolamentari,   il   Governo   provvedera',   nei   termini  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di
tali   gestioni   deve   essere   data  giustificazione  mediante  la
presentazione  dei  conti  giudiziali, ai sensi dell'articolo 741 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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