Legge Ordinaria n. 455 del 19/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1965 n. 127)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146,
concernente  agevolazioni  temporanee  eccezionali  per  lo spirito e
l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni.
  All'articolo  1,  il  primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
  "Per  lo  spirito  ottenuto,  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  al  31  luglio  1965,  dalla distillazione di vini
denunciati  come  genuini,  anche  se  acescenti  o  alterati, e tali
riconosciuti  dalla  Amministrazione finanziaria, e' accordato, nella
misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono
di  fabbricazione  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre
1953,  n.  879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio
1954,  n.  3,  e  della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del
decreto-legge   16   settembre   1955,   n.   836,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo
dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.
  L'abbuono  e'  accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in  magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto per un terzo
dopo  un  periodo  di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75
per   cento   dell'imposta;   per   un   terzo  dopo  un  periodo  di
accantonamento   di   un   anno   con  l'abbuono  dell'85  per  cento
dell'imposta,  per  un terzo dopo un periodo di accantonamento di due
anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta".
  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  al  31  luglio  1965  e che abbia i requisiti
previsti  dall'art.  11  del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037,
e'  accordato  nella  misura  del  90  per cento un abbuono d'imposta
depurata  dell'abbuono  di  fabbricazione  di  cui all'articolo 2 del
decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui
al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "L'abbuono  di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'  subordinato  alla
condizione  che  il  vino  destinato  alla  distillazione  sia  stato
acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30
giugno  1965  presso  i  viticoltori  produttori  di  vino  singoli o
associati  e  ad  un  prezzo  non  inferiore a lire 550 per ettogrado
franco ciglio veicolo di trasporto".
  "Nessuno  abbuono  spetta  a  chi,  nel  periodo indicato nel comma
precedente,  abbia acquistato vino destinato alla distillazione ad un
prezzo  inferiore  a  lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di
trasporto".
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Al  fine  di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui
al  precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi
produttori  singoli  od associati, il Ministro per l'agricoltura e le
foreste,  con  proprio  decreto, puo' disporre che gli acquisti siano
effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo
indicati.
  In  tal  caso  gli  abbuoni  di  cui  agli  articoli  1 e 2 saranno
maggiorati dell'8 per cento".
  All'articolo  6  le parole: "a quello stabilito dal decreto stesso"
sono sostituite con le altre: "a lire 550 per ettogrado franco ciglio
veicolo di trasporto".
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "La    minore    entrata    di    lire    2.155.788.000   derivante
dall'applicazione  del  presente decreto per l'anno finanziario 1965,
sara'   compensata   con   le   entrate  provenienti  dalla  gestione
d'importazione  di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato
ed  eccedenti  la  previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5
ottobre 1962, n. 1431".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                PIERRACCINI - COLOMBO
                                                    - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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