Legge Ordinaria n. 460 del 07/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1965 n. 128)
Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  concessione  per  l'impianto  e l'esercizio dei depositi di oli
minerali  e  loro  derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui
all'art.  11  del  regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n. 1741,
convertito  nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal
prefetto  della  Provincia  quando trattasi di depositi con capacita'
non superiore a 3.000 metri cubi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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