Legge Ordinaria n. 488 del 23/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 28 maggio 1965 n. 132)
Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni
od  assegni  privilegiati  ordinari  per  minorazioni  dalla  seconda
all'ottava  categoria,  della tabella A. annessa alla legge 10 agosto
1950,  n.  648,  con  eta'  inferiore  a  60 anni compiuti, che siano
incollocabili  ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953,
n.  142,  in  quanto per la natura ed il grado della loro invalidita'
possono  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  ed  incolumita' dei
compagni  di  lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino
effettivamente  incollocati,  vengono  ascritti  alla prima categoria
senza  assegni di superinvalidita' e fruiscono del trattamento totale
corrispondente.
  Al  raggiungimento  del  60°  anno  ai  mutilati  ed  invalidi  per
servizio,  che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria
per   incollocabilita',   viene  corrisposto,  oltre  all'assegno  di
previdenza,   di   cui   al   successivo   articolo   3,  un  assegno
corrispondente  alla  pensione  minima  dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4
aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.
  Il  trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi 6
concesso,  sospeso  o  revocato  secondo le modalita' stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
 

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