Legge Ordinaria n. 579 del 30/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1965 n. 140)
Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli uditori giudiziari possono dopo sei mesi di tirocinio, e previo
parere   motivato   dei   Capi   di   Corte,  essere  destinati,  con
funzionamento  giurisdizionali  nei  tribunali,  nelle  procure della
Repubblica presso i tribunali e nelle preture.
  L'uditore  non  puo'  fare  le  veci del Presidente del tribunale o
della, sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore
della  Repubblica. Nella composizione dei Collegi giudicanti non puo'
intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.
  Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento
di  un  anno  di  effettivo  servizio, in esso compreso il periodo di
tirocinio.
  Il parere dei Capi di Corte puo' essere chiesto dopo cinque mesi di
tirocinio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 maggio 1965

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE
 

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