Legge Ordinaria n. 838 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare
ai  concorsi  o  agli scrutini per la promozione a condizione che non
facciano  piu'  parte  del  Consiglio  da  almeno un anno prima della
scadenza   del   termine  stabilito  per  presentare  la  domanda  di
partecipazione  al  concorso  o allo scrutinio ovvero nel caso che il
Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
  I  magistrati  componenti  il  Consiglio superiore possono tuttavia
partecipare  agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso
le  valutazioni  di  cui  all'articolo  17  e  seguenti della legge 4
gennaio  1963,  n.  1,  saranno fatte soltanto nell'anno successivo a
quello  in  cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio
dalla nuova Commissione di scrutinio.
  Nell'ipotesi   di  cui  al  comma  precedente,  la  promozione  del
magistrato  decorrera',  ai soli effetti giuridici, dalla data in cui
la  promozione  stessa  sarebbe stata conseguita se il magistrato non
avesse  fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi
nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.
  Le  disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che
non  sono  stati  ancora  definiti  al momento dell'entrata in vigore
della presente legge.
  I  termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963,
n.  1,  sono  riaperti  per  consentire ai magistrati di cui al primo
comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini.
 

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