Legge Ordinaria n. 846 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1965 n. 184)
Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:
  "Alla  spesa  occorrente per il trattamento economico del personale
ed  a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro,
comprese  quelle  inerenti  al personale dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del presente decreto, sara' provveduto:
    a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;
    b)  per lire 1.500.000.000 a carico dell'istituto nazionale della
previdenza  sociale,  a  titolo di acconto sul concorso alle spese di
cui  alla  lettera  successiva, da iscriversi in un apposito capitolo
del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro
il primo mese dell'esercizio finanziario;
    c)  con  il  concorso  alle  spese  da  parte  degli  istituti di
assicurazione  sociale,  con  le  modalita' di cui al comma seguente,
dedotto l'importo versato a titolo di acconto;
    d)  con  il  contributo  a  carico  delle  imprese industriali ed
agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto
1935,  n.  1765  e  successive modificazioni ed integrazioni, per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al
decreto  legislativo  luogotenenziale  23  agosto  1917,  n.  1430  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  gli  infortuni sul
lavoro in agricoltura.
  Con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale
saranno  stabiliti  di volta in volta per ciascun esercizio la misura
preventiva  del  contributo di cui alla lettera c), le modalita' ed i
termini del versamento.
  I contributi di cui alla lettera d) sono stabiliti:
    1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore
all'1,1  per  cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli
enti  di  assicurazione  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni
nell'anno  solare  precedente  cui si riferisce la determinazione del
contributo,  qualunque  sia  l'anno  di  competenza  cui detti premi,
contributi ed accessori si riferiscono;
    2)  per quanto riguarda gli agricoltori nella quota non superiore
all'1,60  per  cento  del  contributo  medio  annuo  di assicurazione
riscosso  dagli  enti  per l'assicurazione nel quadriennio precedente
l'anno   cui  si  riferisce  la  determinazione  del  contributo  per
l'Ispettorato.
  Detti  contributi  saranno versati dagli istituti di assicurazione,
per  conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti
dal  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto
riguarda  i  contributi  a carico degli agricoltori, saranno da detti
istituti   riscossi   sotto  forma  di  percentuale  in  aumento  del
contributo di assicurazione.
  Gli  istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo
di  cui  alla  lettera  c)  quanto quelli di cui alla lettera d) alla
Tesoreria  provinciale  nella  cui  circoscrizione essi hanno la loro
sede,  richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio
dell'entrata  e  trasmettendo  le  relative  quietanze  originali  di
tesoreria  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne
rilascera'  ricevuta  e provvedera' alla restituzione delle quietanze
stesse  avvenuta  l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello
stato di previsione.
  Il  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale provvedera' a
promuovere  l'imputazione  delle  somme riscosse in appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero.
  L'importo  preventivo  dei  contributi  di  cui  alla  lettera b) e
successive   e'   soggetto   a   conguaglio   durante  ed  alla  fine
dell'esercizio  in relazione alla erogazione delle spese, Nello stato
di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  sara'  iscritto  nei capitoli della rubrica "Ispettorato del
lavoro"  uno  stanziamento  pari,  nel complesso, al contributo dello
Stato  di  cui alla lettera a), ed all'acconto del concorso di spesa,
dell'istituto  nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera
b), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui
alle  lettere  c)  e  d)  del  primo comma versate in Tesoreria dagli
istituti.
  Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di
ciascun  esercizio,  qualunque  sia  la  fonte  di  contributo da cui
derivano, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte
integralmente  nel  bilancio  dell'esercizio successivo, nei capitoli
della  spesa  dell'Ispettorato  del  lavoro.  Di  tali  eccedenze  il
Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale terra' conto per le
ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al
presunto fabbisogno dell'Ispettorato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE -
 

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