Legge Ordinaria n. 939 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1965 n. 195)
Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari
finiti  e  quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione,
trasformazione,  riparazione,  allestimento  ed  arredamento  di navi
mercantili per la navigazione marittima, nonche' per la costruzione e
riparazione  dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai
dazi  doganali,  dall'imposta,  di cui all'articolo 17 della legge 19
giugno  1940,  n.  762,  e  successive modificazioni, e da ogni altra
imposta e sovrimposta all'importazione.
  Il trattamento di cui al precedente comma e' limitato alle materie,
ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.
  Le  esenzioni di cui sopra sono concesse, altresi', per i materiali
ed  oggetti  di  dotazione  e  di  ricambio destinati a navi di nuova
costruzione e a navi in esercizio.
  Sono   esclusi  dall'agevolazione  prevista  dal  primo  comma  gli
apparati  motori  completi  di  propulsione  di  potenza  normale non
superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore
a  500  al  minuto  primo,  di potenza normale compresa tra 251 e 500
cavalli asse e quelli a scoppio.
  Le  materie,  i  prodotti  ed  i  macchinari finiti di cui ai commi
precedenti,  provenienti  dall'estero,  sono  assimilati  a quelli di
produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo
2,  al  trattamento  di  cui  fruiscono  questi  ultimi, quando siano
nazionalizzati  mediante  il  pagamento  di  tutti i diritti doganali
vigenti,  dell'imposta  di  cui all'articolo 17 della legge 19 giugno
1940,  n.  762  e  successive  modificazioni  e di ogni altra imposta
all'importazione.
  I  combustibili  ed  i  lubrificanti  occorrenti per tutte le prove
degli  apparati motori completi e dei macchinari in genere installati
su   navi   di   nuova  costruzione  o  in  esercizio,  sono  ammessi
all'esenzione  dal  dazio,  nonche'  dall'imposta  di fabbricazione e
dalla corrispondente sovrimposta di confine.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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