Legge Ordinaria n. 970 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1965 n. 205)
Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  gli  acquisti  di  immobili  destinati  alla realizzazione dei
programmi  costruttivi,  effettuati  o  da effettuarsi da parte degli
Istituti   autonomi   per   le  case  popolari,  non  si  applica  la
disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1965

                               SARAGAT

                                               MORO - MANCINI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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