Legge Ordinaria n. 975 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1965 n. 206)
Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  titolari  di  pensioni  o  rendite  per lavoratori subordinati,
indicati  nell'articolo  1 primo comma, della legge 4 agosto 1933, n.
692, e' data facolta' di optare per l'assistenza di malattia prevista
da  detta  legge  anche  se l'assistenza stessa spetti loro per altro
titolo  o  in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della
famiglia.
  La  facolta'  di  cui  al precedente comma puo' essere fatta valere
purche'  l'assistenza  di  malattia spettante ai titolari di pensione
per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:
    1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza
ostetrica;
    2) assistenza ospedaliera;
    3) assistenza farmaceutica;
    4) assistenza integrativa sanitaria.
  La  facolta'  di  opzione deve essere esercitata dal titolare della
pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro
il  termine  di  trenta  giorni  da  quello  della liquidazione della
pensione  o  rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di
malattia   prescelto  e  a  quello  escluso.  Una  volta  esercitata,
l'opzione  e'  irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e
si  intende  tacitamente  prorogata per l'anno successivo qualora non
venga revocata entro il 30 novembre.
  L'esercizio  della  opzione  e'  operante  anche  per  i  familiari
considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare
di pensione che ha esercitato l'opzione.
 

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