Legge Ordinaria n. 976 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1965 n. 206)
Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  parole  "sede  stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio
1963,   n.  59,  si  riferiscono  semplicemente  alla  indicazione  e
precisazione  della  localita'  in cui il produttore diretto agricolo
intenda  effettuare  la  vendita  e  non  comportano  per  lo  stesso
obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e
simili stabilmente fissati al suolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - LAMI STARNUTI
- FERRARI AGGRADI
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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