Legge Ordinaria n. 1034 del 15/11/1966 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1966 n. 308)
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi
comprese  quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed
altri  elaborati,  al  conferimento  di  incarichi  di  studio  e  di
accertamento   tecnico,   all'effettuazione   di   indagini  ritenute
opportune ivi compresa l'audizione degli interessati, al pagamento di
gettoni  di  presenza,  di  indennita'  e  rimborsi  per  le missioni
effettuate  dai  suoi  componenti  e  dal  segretario  all'interno  o
all'estero, nonche' quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato
stesso,  per  l'acquisto  di  pubblicazioni,  attrezzature,  prelievo
campioni  e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti
istituzionali  stabiliti  dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della   Repubblica  12  luglio  1963,  n.  930,  e'  autorizzata  per
l'esercizio  finanziario  1966  la  spesa  di lire 160 milioni e, per
ciascuno  degli  esercizi  dal  1967  al  1969,  la  spesa di lire 50
milioni,  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  A   modifica   del   disposto   del  penultimo  comma  del  decreto
ministeriale  7  gennaio  1964 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1964, n.
94),  si  stabilisce  che  ai  componenti  il  Comitato,  nonche'  al
segretario  di  esso,  e' dovuto un gettone di presenza di lire 5.000
per  la  partecipazione  a  ciascuna  adunanza.  Tali componenti sono
equiparati,  agli  effetti del trattamento di missione, ai funzionari
statali aventi la qualifica di ispettore generale: il presidente e il
vice  presidente  sono  equiparati,  a  tali  effetti,  ai funzionari
statali con qualifica di direttore generale.
  Ai  componenti  appartenenti  all'Amministrazione  dello  Stato, in
servizio  effettivo  od  a  riposo  spetta l'indennita' competente al
grado acquisito.
  Al  pagamento  dei  gettoni  di presenza, indennita' ed altre spese
inerenti   al  funzionamento  del  Comitato  durante  l'anno  1965  e
nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente
legge   si   provvede   a  carico  dello  stanziamento  previsto  per
l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.
 

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