Legge Ordinaria n. 1035 del 23/11/1966 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1966 n. 308)
Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la presente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  La laurea in giurisprudenza e' titolo sufficiente per  l'ammissione
al concorso per la nomina a procuratore aggiunto. 
  Nel primo anno di esercizio delle funzioni i  procuratori  aggiunti
sono abilitati alla assistenza legale ed  alla  difesa  limitatamente
alle cause che si svolgono dinanzi alle preture  ed  agli  uffici  di
conciliazione. 
 

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