Legge Ordinaria n. 1133 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1966 n. 327)
Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo
3   del   decreto-legge   14  gennaio  1965,  n.  1,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  11  marzo 1965, n. 123, e' attribuito al
fondo  speciale  per il finanziamento delle medie e piccole industrie
manifatturiere  il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di
lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano e'
autorizzato  ad  emettere in una o piu' volte secondo le norme recate
dal ripetuto decreto-legge.
 

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