Legge Ordinaria n. 1144 del 24/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1966 n. 328)
Disciplina dell'ora legale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1967, nel periodo indicato nel successivo comma,
l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.
  La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-10
giugno,  e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31
ottobre,  sono  annualmente  fissate con decreto del Presidente della
Repubblica,  su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto  con  i  Ministri  per i trasporti e l'aviazione civile, per
l'industria  e commercio, per la pubblica istruzione, per il lavoro e
la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo.
  Il  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di
dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.
  E' abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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