Legge Ordinaria n. 171 del 31/03/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1966 n. 91)
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a fabbricare ed emettere biglietti di Stato da L. 500.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato
da lire 500.
  Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i
contingenti dei biglietti stessi.
  La  data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno
corso  legale,  ed  il limite per il loro potere liberatorio, saranno
stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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