Legge Ordinaria n. 200 del 31/03/1966 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1966 n. 97)
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  6  della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza e' cosi' sostituito:
  "Ciascuna  zona  e'  costituita  dal comando, da un numero vario di
legioni,  da  un  centro di addestramento e, di massima, da un nucleo
regionale  di  polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal
comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria,
stazioni  navali,  sezioni  aeree  e  unita'  minori. A decorrere dal
corrente  anno  accademico  1965-1966 l'Accademia e il comando scuole
sono  equiparate  ai  comandi  di  zona.  Il  comando  scuole ha alla
dipendenza  la  scuola  sottufficiali  e la legione allievi, che sono
costituite  dal  comando  e  da  un  numero vario di battaglioni e di
unita'  minori,  e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina,
la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando
della legione allievi.
  I  nuclei  di  polizia tributaria sono reparti specializzati per le
investigazioni  ed  hanno  rango  variabile a seconda dell'importanza
economica della circoscrizione in cui operano.
  Il  nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono
costituiti  dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed
unita'  minori.  Il  nucleo centrale dipende direttamente dal comando
generale.
  Le  legioni,  il  nucleo  centrale ed i nuclei regionali di polizia
tributaria,  la  scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola
di  polizia  tributaria  sono  comandi di Corpo. Hanno le funzioni di
comandante  di  Corpo  il  capo  o il sottocapo di Stato maggiore del
comando generale e il vice comandante dell'Accademia.
  Il  numero  delle  zone,  delle  legioni  e dei nuclei regionali di
polizia  tributaria  e'  determinato con decreto del Presidente della
Repubblica,  su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con
il  Ministro  per  il  tesoro,  entro  i  limiti delle disponibilita'
finanziarie  del  bilancio  del  Ministero delle finanze - Guardia di
finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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