Legge Ordinaria n. 301 del 06/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1966 n. 128)
Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  norme di cui al sesto comma dell'art. 2 e agli articoli 8, 10 e
25  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162,  si  applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare "come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 maggio 1966

                               SARAGAT

                                            MORO - RESTIVO - MARIOTTI
                                                          - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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