Legge Ordinaria n. 417 del 01/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1966 n. 152)
Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tabella  annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente
assegni  ai  palombari  e  sommozzatori della Marina e loro guide, si
applica  anche  ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte
del personale civile e operaio della Marina.
  Gli  assegni  di  cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i
soprassoldi  previsti  dall'articolo  22,  lettera  a), della legge 5
marzo 1961, n. 90.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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