Legge Ordinaria n. 610 del 13/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1966 n. 196)
Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  proprietari  che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione
siti  in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936
sia  inferiore  a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata
una  percentuale  di  distruzione  superiore al 75 per cento dei vani
destinati  ad uso di abitazione, e' concesso un contributo diretto in
capitale  in  ragione  dell'80 per cento della base di commisurazione
del  contributo  determinata  a  norma  delle  lettere  a),  b)  e c)
dell'articolo  27  della  legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire
4.000.000  per  unita'  immobiliare preesistente agli eventi bellici,
anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.
  Detto  beneficio  e'  limitato ai fabbricati che prima degli eventi
bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unita' di
abitazione,   nonche'   ai   proprietari  di  non  oltre  due  unita'
immobiliari  anche  se  facevano parte di un fabbricato superiore a 8
unita' di abitazione.
  Nella  costruzione  delle  unita'  immobiliari  aventi  diritto  al
contributo   di   cui   sopra,   il   proprietario  puo'  ridurre  la
ricostruzione  ad  un  limite  di  volume  corrispondente  alla spesa
ammissibile   a   contributo  di  lire  4  milioni  per  ogni  unita'
immobiliare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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