Legge Ordinaria n. 611 del 13/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1966 n. 196)
Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  riposo  settimanale  degli addetti alla produzione e vendita di
pane  deve  coincidere  con la domenica ed in tale giorno deve essere
osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.
  I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni
sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la
giornata  di  riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di
vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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