Legge Ordinaria n. 632 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1966 n. 206)
Modificazione all'art. 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite
di  lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3
aprile  1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto
1949, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 500.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - REALE - TAVIANI
                                               - COLOMBO - TREMELLONI
                                                            - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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