Legge Ordinaria n. 651 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1966 n. 209)
Nuove norme in materia di debito pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DE LA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  53  del  testo  unico  delle leggi sul debito pubblico,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio
1963, n. 1343, e' modificato come appresso:
  "Nel  caso  di  smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo'
ottenere  la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio
di   un  nuovo  titolo,  presentando  apposita  denunzia,  con  firma
autenticata,  ove  occorra  regolarmente documentata, nella quale, se
trattasi  di  persona  fisica,  espressamente  dichiari, tra l'altro,
sotto  la  propria personale responsabilita', che il titolo smarrito,
sottratto  o  distrutto,  non  conteneva  a  tergo  dichiarazioni  di
trasferimento  a  terzi  o  di tramutamento al portatore con delega a
terzi  per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi.
  Il   rilascio  del  nuovo  titolo  ha  luogo,  in  ogni  caso,  per
rinnovazione,  con  nuovo  numero  di  iscrizione.  Operata  la nuova
iscrizione  ed  emesso  il  corrispondente  titolo, quello denunziato
smarrito, sottratto o distrutto e' considerato virtualmente annullato
e  di  nessun  valore  nei  confronti dell'Amministrazione del debito
pubblico.
  Dopo  effettuata  l'operazione,  l'Amministrazione ne fa pubblicare
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso
stesso,  per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente
sezione di Tesoreria provinciale.
  Nel  termine  di  sei  mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella  Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo'
ottenere  la  sospensione  del  pagamento  degli  interessi sul nuovo
titolo,  se  nominativo,  presentando  apposita  domanda,  con  firma
autenticata.  In  tal  caso,  l'Amministrazione sospende il pagamento
degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni alla autorita'
giudiziaria.
  La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al
precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo fra
le parti od a provvedimento della autorita' giudiziaria.
  Le  disposizioni  del  primo,  secondo  e  terzo comma si applicano
anche,   nel   caso  in  cui,  contemporaneamente  alla  denunzia  di
smarrimento,  sottrazione  o  distruzione  di  titoli nominativi, sia
domandato  il  tramutamento  al  portatore  dei titoli stessi. In tal
caso,  nel  termine  indicato  nel  quarto comma, chiunque ritenga di
essere  stato leso puo' presentare apposita documentata denunzia, con
firma  autenticata,  all'Amministrazione, che ne informa, l'autorita'
giudiziaria.  Le  stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti
di perdita di titoli nominativi gia' rimborsabili".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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