Legge Ordinaria n. 825 del 12/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1966 n. 262)
Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                             PROMULGA r

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Presso   ogni   Corte   di  appello  e'  costituito  un  Consiglio
giudiziario  presieduto  dal primo presidente della Corte d'appello e
composto  dal  procuratore generale, della Repubblica nonche' da otto
membri  di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da
tutti  i  magistrati  degli  uffici giudiziari del distretto con voto
personale   e  segreto  nelle  seguenti  proporzioni:  un  magistrato
effettivo  ed  uno  supplente  tra  i  magistrati  di Cassazione; due
effettivi  ed  uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due
effettivi  ed  uno  supplente  tra  i  magistrati  di  Tribunale. Nei
distretti  nei  quali  non  e'  possibile  eleggere  i  magistrati di
Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.
  In  caso  di  mancanza  o di impedimento, il primo presidente ed il
procuratore  generale  sono sostituiti dal magistrato che ne esercita
la funzione.
  I  magistrati  che,  per  il  numero  di suffragi raccolti, seguono
quelli  risultati  eletti,  vengono,  nell'ordine  ed  in  numero non
superiore  a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati
a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.
  Alla  scadenza  del biennio cessano dalla carica anche i membri che
hanno  sostituito  altri  durante  il  biennio medesimo. Il Consiglio
giudiziario costituito presso la Corte di appello e' competente anche
per  i  magistrati  appartenenti  alla  circoscrizione  della sezione
distaccata.
  Le  funzioni  di  segretario  presso  il Consiglio giudiziario sono
esercitate  dal  magistrato,  componente  effettivo, meno anziano per
servizio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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