Legge Ordinaria n. 951 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Norme integrative di attuazione degli articoli 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 e 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguardanti la ferrovia Trento-Malè.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall'articolo 1 della
legge  6  gennaio  1963,  n.  14, riguarda soltanto la concessione di
ulteriori  contributi per il potenziamento degli impianti fissi della
ferrovia  in  applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952,
n.  1221,  anche  se in forma di integrazione, variazione o rettifica
dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio
1959, n. 622.
  Potranno  invece  essere incluse nei piani finanziari da istituirsi
per  la  determinazione  o  revisione  della sovvenzione ordinaria di
esercizio  le  quote di ammortamento e interessi della parte di spesa
per  lavori e provviste restata a carico della concessionaria perche'
non coperta dai contributi statali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque petti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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