Legge Ordinaria n. 952 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  completamento  del trasferimento degli abitati di Gairo ed
Osini (Nuoro), gia' intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio
1960,  n.  31,  10  gennaio  1952,  n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il
limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera i) della predetta
legge  10  gennaio  1952,  n.  9,  e' modificato come segue: la spesa
complessiva  ammissibile  al  contributo  per ciascun proprietario, a
qualunque  categoria  appartenga, non potra' superare lire 3.500.000,
riferita  alla costruzione di una unita' immobiliare di tre stanze ed
accessori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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