Legge Ordinaria n. 1175 del 22/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1967 n. 313)
Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della giustizia militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n.
652,  i  gradi  che  possono  essere  attribuiti ai cancellieri della
giustizia   militare,   iscritti  di  diritto  nel  ruolo  ordinario,
categoria  cancellieri,  del  Corpo  degli ufficiali in congedo della
giustizia  militare,  sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti
alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1965,  n. 1479, a fianco
indicate:
    maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare
o cancelliere capo della procura generale militare;
    colonnello: cancelliere capo di prima classe;
    tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;
    maggiore: cancelliere capo di terza classe;
    capitano: cancelliere di prima classe;
    tenente: cancelliere di seconda classe;
    sottotenente: cancelliere di terza classe.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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