Legge Ordinaria n. 1197 del 22/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1967 n. 316)
Riapertura del termine previsto dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  di un anno dalla data di entrata in vigore della legge
14  dicembre  1964,  n.  1398,  entro il quale i sanitari di cui alla
legge   anzidetta   possono   chiedere   la   reiscrizione  nell'albo
dell'Ordine  o  del  Collegio  professionale  dal  quale  sono  stati
cancellati, ovvero la iscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio
professionale  di  Roma,  previo pagamento della tassa di concessione
governativa,  prevista  dalla  lettera  a)  del  n. 204 della tabella
allegato  A  al  vigente  testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1961, n. 121, e' prorogato al 31
dicembre 1968.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                      MORO - MARIOTTI

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: REALE
 

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