Legge Ordinaria n. 1213 del 02/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1967 n. 320)
Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  elementari,  i direttori didattici e gli ispettori
scolastici,  dopo  almeno  quattro anni di servizio in ruolo, possono
essere  assegnati  ad  attivita'  parascolastiche  compatibili con la
dignita'  della  funzione  di  istituto,  nei  limiti  numerici e con
l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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