Legge Ordinaria n. 1262 del 15/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1968 n. 2)
Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge  5  luglio  1952, n. 989, quale risulta
modificato  dall'articolo  1  della  legge  29 giugno 1961, n. 577, e
dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, e' sostituito dal seguente:
  "Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si
effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:
    gli  ufficiali  subalterni  di  complemento  del ruolo naviganti,
muniti  del  brevetto  di  pilota  militare,  che abbiano compiuto un
periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;
    i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche'
i  marescialli  e  gli  altri  sottufficiali, in servizio permanente,
dell'Arma  aeronautica,  ruolo  naviganti,  che siano in possesso del
diploma  di  licenza  di  istituto  medio  di secondo grado e abbiano
prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.
  Per  poter  partecipare  ai  concorsi, gli ufficiali subalterni e i
sottufficiali  non  debbono aver superato, rispettivamente, l'eta' di
27 e di 34 anni alla data del bando".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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