Legge Ordinaria n. 262 del 28/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1967 n. 122)
Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,
e' cosi' modificato:
  "La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei
voti  validi  ottenuti  da ciascun candidato per cento e dividendo il
prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso
di  candidature  presentate  in  piu' di uno dei Collegi suddetti, si
assume,  ai  fini  della  graduatoria,  la maggiore cifra individuale
relativa riportata dal candidato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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