Legge Ordinaria n. 27 del 04/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1967 n. 49)
Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  di  spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n.
309,  per  quanto  concerne  i  nuovi  edifici giudiziari di Roma, e'
aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso
e per opere accessorie.
 

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