Legge Ordinaria n. 283 del 15/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1967 n. 126)
Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  120  giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono
delle  sanzioni  non  aventi  natura  penale in materia tributaria e'
elevato  a  240  giorni  per  i contribuenti aventi il domicilio o la
residenza  e  per  le  societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei
Comuni  colpiti  dalle  alluvioni  o  mareggiate  dell'autunno  1966,
elencati  nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
9  novembre  1966,  negli  articoli  1 e 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 maggio 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE
 

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