Legge Ordinaria n. 30 del 08/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1967 n. 49)
Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Con   effetto   dal  10  gennaio  1967,  il  termine  di  validita'
dell'esenzione   assoluta   dall'imposta   di  bollo  in  materia  di
assicurazioni  sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dalla  legge  12  ottobre  1964, n. 1048, e' prorogato al 31 dicembre
1969.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1967

                               SARAGAT

                                                 MORO - BOSCO - PRATI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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