Legge Ordinaria n. 376 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1967 n. 147)
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso  di  cui  all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n.
403,  per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e
della  Marina  ed  agli  ospedali  convenzionati  con  la Croce rossa
italiana  e  col  Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire
600 giornaliere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)