Legge Ordinaria n. 379 del 29/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1967 n. 147)
Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di
sviluppo  ai  sensi  delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre
1950,  n.  841,  e  i loro aventi causa possono, in deroga al divieto
stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12
maggio  1950,  n. 230, riscattare le annualita' previste dall'atto di
assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in
possesso  da  parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia
adempiuto   gli   obblighi   essenziali  derivanti  dal  rapporto  di
assegnazione.
  Per  i  terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i
termini  di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima
assegnazione del fondo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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