Legge Ordinaria n. 395 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1967 n. 149)
Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  gestioni  governative  dei  pubblici  servizi  di  trasporto in
concessione,  condotte  dal  Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile  ai  sensi  dell'articolo  1  del regio decreto-legge 5 giugno
1936,  n.  1336,  o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono
sottoposte  a  revisione  amministrativo-contabile  effettuata  da un
Collegio  di revisori composto da tre membri nominati con decreto del
Ministro  per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col
Ministro per il tesoro.
  Il Collegio e' composto da un magistrato della Corte dei conti, con
funzioni  di  presidente,  designato  dal  presidente della Corte dei
conti,  da  un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei
trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera
direttiva  del Ministero del tesoro. Esso e' nominato per un triennio
ed i suoi membri possono essere riconfermati.
  Qualora se ne ravvisi l'opportunita', in relazione alla consistenza
ed  alle  dimensioni  delle  gestioni  di cui al primo comma, possono
essere  istituiti,  con  le  forme  e  nei modi previsti nel presente
articolo,  Collegi  di  revisori per singole gestioni e per gruppi di
esse.
  I  revisori  svolgono  il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e
seguenti  del  Codice  civile  in  quanto  applicabili  e riferiscono
all'Amministrazione,  semestralmente,  sull'andamento  delle gestioni
stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 maggio 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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