Legge Ordinaria n. 40 del 15/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1967 n. 53)
Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
e' integrato con il seguente periodo:
  "Il  complessivo  periodo  di  due  anni  viene  aumentato  di quel
periodo,  comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati
beneficiano  come  trattamento  di  malattia  in  eccedenza  a quello
ordinario  e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in
relazione   all'obbligo  della  conservazione  del  posto  di  lavoro
stabilito,  a  favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura,
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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