Legge Ordinaria n. 490 del 22/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1967 n. 166)
Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  termini  di  cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica   5  giugno  1964,  n.  438,  per  l'esercizio,  da  parte
dell'Ispettorato  generale  dell'aviazione civile, delle attribuzioni
conferite,  ai  sensi delle disposizioni previste nel citato decreto,
ai  Compartimenti  di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un
anno  finanziario  successivo  a  quello  di  entrata in vigore della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 giugno 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO
                                                 - PRETI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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