Legge Ordinaria n. 584 del 13/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1967 n. 189)
Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  ceda  il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o
per  l'elaborazione  dei  derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha
diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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