Legge Ordinaria n. 62 del 24/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1967 n. 65)
Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel   periodo   dall'anno   accademico  1966-67  al  1970-71,  sono
gradualmente  istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario
di ruolo, cosi' distribuiti in ciascun anno:
  150 nell'anno accademico 1966-67
  150 " " 1967-68
  240 " " 1968-69
  270 " " 1969-70
  290 " " 1970-71

  I  nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione,  sono  riservati  nella  misura  del  5  per cento per le
esigenze  delle  Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti
di  istruzione  universitaria,  istituiti  dopo  il 31 dicembre 1965,
fermo  restando  lo  stanziamento  globale  fissato dall'ultimo comma
dell'articolo  26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante
parte,  almeno  il  30 per cento e' destinato al raddoppiamento delle
cattedre  di  ruolo con un numero di studenti superiori a 250. Per le
cattedre  di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento
puo'  anche  effettuarsi  quando  ai reparti annessi sia assegnato un
numero  di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi
quarto  e  quinto,  del  regolamento  approvato  con regio decreto 24
maggio 1925, n. 1144.
  Il  10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo
le  detrazioni di cui al comma precedente, e' riservato, ai sensi del
successivo  articolo 6, per l'assegnazione alle Facolta' e Scuole che
richiedano  l'apertura  del concorso per quelle discipline, che siano
impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.
  I  posti  di  professore  di  ruolo  riservati  alle esigenze delle
Facolta'  e  Scuole  delle  Universita' e degli Istituti d'istruzione
universitaria  istituiti  dopo  il  31  dicembre 1965, nonche' quelli
riservati  alle  Facolta'  e  Scuole che richiedano i concorsi per le
discipline  impartite  per  incarico da almeno nove anni, qualora non
siano  utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono
destinati, vanno assegnati alle Facolta' e Scuole con le modalita' di
cui al comma successivo.
  La  ripartizione  dei  posti non riservati al raddoppiamento tra le
Facolta'  e  Scuole  delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria,  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in
conformita' delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facolta'
e  Scuole,  formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di
diploma,  devono  essere corredate dei pareri del Senato accademico e
del Consiglio di amministrazione.
  Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di
cui  all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato
della  scuola,  dara'  anche  notizia  del  rapporto esistente fra il
numero  dei  professori  di  ruolo  o aggregati e degli assistenti di
ruolo  ed  il  numero  degli  studenti iscritti presso ciascuna delle
Facolta' e Scuole dello stesso tipo.
  La  destinazione  nominativa  dei posti riservati al raddoppiamento
delle  cattedre  puo'  essere  disposta  dal Ministro per la pubblica
istruzione  anche  se  non  sia formulata la richiesta da parte della
Facolta' e Scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui
al   comma   secondo.   E'  data  precedenza  alle  cattedre  il  cui
insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.
 

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