Legge Ordinaria n. 621 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1967 n. 195)
Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  direttori  o  reggenti  di  Ufficio locale dell'Amministrazione
delle  poste  e delle telecomunicazioni, nonche' agli ufficiali della
carriera  esecutiva  degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa,
quando  manchino  una  o  piu' unita' rispetto all'assegno fissato ai
sensi  del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo
1963,  n.  307,  che  non  possono essere sostituite con le unita' di
scorta,  e' corrisposto con decorrenza 1 luglio 1967 - per remunerare
il  maggior  lavoro  eseguito  durante l'orario normale - un compenso
orario  di  intensificazione  per  ogni  unita'  mancante in ciascuna
giornata lavorativa nella seguente misura:
    Uffici  locali  di  gruppo E che, ai sensi degli articoli 11 e 69
della  legge  2  marzo  1963,  n. 307, hanno un punteggio superiore a
1250, ore 2;
    Uffici locali di gruppo D, ore 3;
    Uffici locali di gruppo C, ore 4;
    Uffici locali di gruppo B e A, ore 5.
  I  compensi  orari  di  intensificazione  sono erogati, per ciascun
ufficio,  mensilmente,  in favore del personale chiamato a maggiori e
piu'   impegnative   prestazioni  giornaliere  in  conseguenza  della
mancanza  di unita' rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate
di  effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica
rivestita.   I   compensi   medesimi  sono  ragguagliati  all'importo
dell'aliquota  oraria  per  servizio  straordinario  vigente  per gli
impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe.
  Al  personale  previsto  dalla  presente legge, per la sostituzione
delle  unita'  mancanti  all'assegno,  non  si  applica  il  disposto
dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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