Legge Ordinaria n. 765 del 06/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1967 n. 218)
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e' sostituito dal seguente:
  "I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale
del  proprio  territorio.  La deliberazione con la quale il Consiglio
comunale  decide  di  procedere  alla  formazione  del  piano  non e'
soggetta  a  speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita'
dell'articolo  3  della  legge  9  giugno  1947,  n.  530;  la  spesa
conseguente e' obbligatoria".
  Il  quarto,  quinto  e  sesto  comma  del  medesimo  articolo  sono
sostituiti dai seguenti:
  "I  Comuni  compresi  negli  elenchi di cui al secondo comma devono
procedere  alla  nomina  dei  progettisti per la formazione del piano
regolatore   generale   entro   tre   mesi  dalla  data  del  decreto
ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche'
alla  deliberazione  di  adozione del piano stesso entro i successivi
dodici  mesi  ed  alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici
per  l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto
ministeriale.
  Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il
caso  di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i
lavori   pubblici  su  richiesta  motivata  del  Comune,  convoca  il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il
termine di 30 giorni.
  Decorso   quest'ultimo   termine   il  prefetto,  d'intesa  con  il
provveditore  regionale  alle  opere pubbliche, nomina un commissario
per  la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano
regolatore  generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la
presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
  Nel   caso   in  cui  il  piano  venga  restituito  per  modifiche,
integrazioni  o  rielaborazioni  al  Comune, quest'ultimo provvede ad
adottare  le  proprie  determinazioni nel termine di 180 giorni dalla
restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei
commi precedenti.
  Nel  caso  di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano,
il  prefetto  promuove  d'intesa  con  il provveditore regionale alle
opere  pubbliche  l'iscrizione  d'ufficio  della  relativa  spesa nel
bilancio comunale.
  Il  piano  regolatore  generale  e' approvato entro un anno dal suo
inoltro al Ministero dei lavori pubblici".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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