Legge Ordinaria n. 799 del 02/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1967 n. 232)
Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con
legge 30 maggio 1949, n. 694, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8.  -  Le  licenze  di  caccia e di uccellagione autorizzano
l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.
  La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio
ed  e'  concessa  e  revocata dal prefetto o dal questore, secondo le
rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
  L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.
  Il  rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse
sono  prorogate  di  diritto  sino  al  31 marzo 1969 e sono soggette
transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.
  La  validita'  della  licenza  e'  subordinata al pagamento annuale
della  relativa  tassa  che  si  effettua  mediante l'applicazione di
speciali  marche di concessione governativa per l'importo di cui agli
articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita'
competente  non  dovesse  accogliere  la  domanda di concessione o di
rinnovazione  della  licenza,  al  richiedente  saranno rimborsate le
somme versate.
  Per  il  rilascio  della  prima  concessione  di licenza di caccia;
nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro
o  sospensione  a  seguito di infrazione, l'interessato deve produrre
anche  il  certificato  medico  di  idoneita'  e  il  certificato  di
abilitazione  all'esercizio  venatorio  da  rilasciarsi  dai Comitati
provinciali  della  caccia,  secondo  le  disposizioni  impartite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Le  licenze  per  l'esercizio  della  caccia  e  della uccellagione
autorizzano  il  titolare,  durante  l'esercizio venatorio, a portare
qualsiasi  utensile  da  punta  o da taglio atto a provvedere ad ogni
esigenza  venatoria  ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio'
sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
  La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato
provinciale  della  caccia la concessione, la sospensione o la revoca
delle licenze sopra indicate.
  Per  l'uso  della  licenza  di  caccia  si  deve dimostrare in ogni
momento   di   avere   l'assicurazione   per  un  capitale  unico  di
responsabilita'  civile  verso  terzi  pari  ad  un  minimo di lire 5
milioni.  I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da
tre  a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico
di chi caccia senza licenza.
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per
l'interno  e  per  l'agricoltura  e  foreste,  saranno  determinati i
modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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